Norme generali sulla valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica

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Indicazioni normative sui criteri adottati per la corretta valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica.

Il Decreto Legge 1 settembre 2008 n.137 a proposito della valutazione degli studenti così recita:
 
Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti.

Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.

 
Per l’Insegnamento della Religione Cattolica, almeno per ora, rimane invariata la prassi in atto, secondo quanto stabilito dal Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297), che recepisce quanto già stabilito dalla Legge n. 824 del 1930 in attuazione del Concordato del 1929 e mai abrogata.
 
 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297
Art. 309 – Insegnamento della Religione Cattolica
4. Per l’Insegnamento della Religione Cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.
 
Legge n. 824 del 1930
“Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’inte­resse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.
 Alle scuole superiori, dove da sempre le valutazioni delle altre discipline sono espresse in voti, la valutazione della religione è sempre stata espressa con un aggettivo riferito all’interesse e al profitto dell’alunno. Le voci della valutazione (giudizi sintetici) dell’IRC nella scuola primaria e secondaria di 1° grado devono essere quelli stabiliti dalla norma (C.M. del 7 agosto 1996 n. 491): Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Insufficiente.

 

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