Alternativa IRC

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Indicazioni e chiarimenti riguardo alla scelta dell’alternativa all’IRC.

I contenuti dell’alternativa


Incominciamo subito col dire che non esistono programmi precisi per l’attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuole elementare.
Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti Circolari:

Circolare ministeriale numero 128 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola materna;Circolare ministeriale numero 129 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola Elementare;Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola media;Circolare ministeriale numero 131 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola superiore.

 

 Le Attività Alternative


Le attività didattiche e formative alternative all’IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai consigli di interclasse per la Scuola Elementare e questo impegno non può essere rifiutato.
Infatti la Circolare ministeriale n.302 del 29.10,1986 così recita: “Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall’articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d’Istituto intervenire perché subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio delle attività in parola.”
Infine vorrei ricordare che le attività alternative all’IRC “… sono definite … entro il primo mese dall’inizio della scuola dal Collegio dei docenti …”.
 
 


I docenti delle Attività Alternative


La Circolare ministeriale n.316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe.
La suddetta circolare stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative “debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentisi  e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della ‘par condicio’.
I contenuti della attività alternative però non devono risultare discriminanti e non devono appartenere a programmi curricolari, così come afferma la Circolare Ministeriale numero 368 del 20.12.1985. che indirizza verso contenuti a carattere formativo vedi conoscenza dei diritti umani.
Tutto questo in risposta alla situazione giuridica.
Ma vogliamo affrontare la questione sul piano della logica e del significato dell’ora di religione e dell’ora alternativa ad essa.
Non è stato nella logica del legislatore dare figura giuridica ad un insegnamento fondandolo su una scelta di fede. Se così fosse, i credenti cattolici si sentirebbero vincolati a scegliere religione, i credenti in altre confessioni religiose o altre religioni o ancora di più i non credenti invece sceglierebbero di non avvalersi.
La ragione invece è un’altra ed è il caso di ribadirla con forza: la religione cattolica è disciplina che a pieno titolo è inserita nel contesto scolastico perché dà ragione della cultura, dell’arte, della vita stessa e delle espressioni varie della nostra civiltà che è fondamentalmente cristiana checché ne pensino quei colleghi che vorrebbero l’ostracismo.
Quanto detto, unicamente per riportare serenità nel dibattito in questione che deve prevedere libera scelta per chi al fatto religioso non fosse minimamente interessato ma preferisce altra cosa da fare nell’ora alternativa alla religione, senza paura se quanto avviene in quell’ora sia allettante.
Sempre però in ossequio al buon senso e tenendo in debito conto che l’insegnamento proposto per l’attività alternativa alletta anche per chi fa religione, perché non prevedere tale disciplina (un corso di lingua provenzale come materia opzionale e quindi accessibile anche a chi si avvale dell’ora di religione.
 
 
 

Individuazione del docente delle attività alternative


I docenti delle attività alternative vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze didattiche e disciplinari così come previsto dalle Circolari Ministeriali sopra indicate.
Le attività alternative all’IRC “… sono definite … entro il primo mese dall’inizio della scuola dal Collegio dei docenti …”.
Inoltre che la Circolare ministeriale n.316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe e che gli stessi vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze.
Sempre la stessa Circolare stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative “debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della ‘par condicio’.
In conclusione: il Dirigente scolastico è il garante della tutela di tale diritto e ha l’obbligo, unitamente al collegio docenti, di provvedere all’organizzazione delle attività alternative e/o delle scelte praticate dagli studenti all’atto dell’iscrizione, anche relativamente al docente che tale attività deve svolgere.

Si riporta la procedura corretta che dovrebbe essere seguita ogni anno scolastico ai sensi della normativa attualmente vigente:
 

Il genitore, o chi per esso, sceglie se avvalersi o meno dell’IRC all’atto dell’iscrizione;Tra il primo settembre e l’inizio delle lezioni il Dirigente scolastico convoca il genitore del non avvalentesi e gli chiede cosa sceglie al posto dell’IRC;Se il genitore sceglie l’attività alternativa, il Dirigente dovrà obbligatoriamente portare la questione in Collegio docenti ed in questa sede dovrà individuare i contenuti e i docenti della stessa.


Lo Scuola, quindi, ha l’obbligo solo di assicurare all’alunno l’insegnamento della religione cattolica; ai non avvalentesi, invece, concede la possibilità di seguire attività alternative.
Questo significa che l’individuazione delle attività alternative all’IRC dovrà essere oggetto di delibera del Collegio docenti, annualmente, nel periodo dal primo settembre all’inizio delle lezioni.
Lo stesso Collegio decenti dovrà anche indicare i criteri di scelta del docente all’interno del Collegio o, in mancanza, ricorrere alla nomina di un supplente in possesso dei requisiti richiesti.

La lettera b) del punto 2.1 del DPR n.751 del 16 dicembre 1985 recita così: “ la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.

E tutte le Circolari ministeriali successive hanno sempre tenuto presente tale norma.
Questo significa che la scelta fatta al momento dell’iscrizione non può essere modificata per nessun motivo durante l’anno.

L’attività alternativa sarà parallela all’IRC, cioè mentre la classe svolgerà l’ora di religione, l’alunno che ha chiesto l’attività alternativa, la svolgerà contemporaneamente mentre nella sua classe si svolge religione.
Se l’attività alternativa deve essere svolta in parallelo all’IRC, è evidente che non capiterà necessariamente alla prima o all’ultima ora, perché la sentenza n.292/1992 della Corte Costituzionale ha chiarito in modo inequivocabile che collocare l’IRC solo alla prima e/o solo all’ultima non è costituzionale.
Se poi l’alunno che ha scelta l’Attività alternativa è obbligato a frequentarla, questo non è scritto da nessuna parte.
 
 

 Il pagamento dei docenti delle Attività Alternative


La Circolare ministeriale n.316 del 28 ottobre 1987 tra l’altro così recita: “Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l’assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”… “Allo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione del personale già in servizio.”
Questo significa che se la scuola si organizza da subito, può nominare un docente per tutto l’anno per lo svolgimento dell’attività alternativa con retribuzione a carico del tesoro.

 

Facebookrssyoutube